Consiglio di Stato: sull’esclusione dalla gara per mancata presentazione della dichiarazione di impegno da parte di un R.T.I. costituendo.

 

Consiglio di Stato – Sez. III – sentenza del 2 ottobre 2015, n. 4620 – Pres. Lignani, Est. Spiezia.

Appalto di servizi – Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito – Mancata presentazione della dichiarazione di impegno – Esclusione dalla gara – Soccorso istruttorio – Inammissibilità.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese da costituire, l’art. 37, comma 8, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria.

Non può, pertanto, trovare applicazione il cd. soccorso istruttorio, di cui all’art. 46, comma 1, del Codice, in quanto la presentazione della dichiarazione di impegno non rappresenta una mera formalità, ma un adempimento previsto in forza di legge.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR del Lazio concernente l’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese, per omessa presentazione della dichiarazione di impegno, dalla gara per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo e confisca, disposti in applicazione del Codice della Strada.

Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguentelink.

 

 

 

 

 

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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