T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II Bis – sentenza del 27 aprile 2015 n. 6027 – Pres. Lundini – Est. Mangia
Contratti della Pubblica Amministrazione – Affidamento di un appalto di servizi – Scelta del criterio del prezzo più basso – Presupposti necessari
Nelle gare pubbliche la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, non censurabile – in quanto tale – se non per evidente irrazionalità o per travisamento dei presupposti di fatto. Tuttavia è generalmente riconosciuto che – ferma restando la discrezionalità dell’Amministrazione nella scelta del metodo di aggiudicazione – il ricorso al criterio del prezzo più basso risulta ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la lex specialis, predeterminata al momento dell’indizione della gara, non lasci margini di definizione dei contenuti dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa, predefinendo e descrivendo puntualmente tutti gli elementi progettuali e svolgendosi mediante operazioni in larga misura standardizzate, onde individuare in modo preciso le prestazioni e la concreta organizzazione del lavoro, con l’unica variabile costituita dal prezzo, rimesso all’offerta di ciascun offerente. Orbene si rileva illogica, contradditoria e, dunque illegittima, la scelta operata da una stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione di una gara con il sistema di scelta dell’offerta secondo il prezzo più basso, nel caso in cui il servizio sia connotato da particolare complessità, l’oggetto del contratto sia privo ab origine di un’elevata standardizzazione e non sia compiutamente ed esaurientemente definito dalla stazione appaltante in sede di predisposizione del disciplinare e del bado di gara, e la stazione appaltante si sia riservata l’esercizio di un potere di valutazione, strettamente inerente alle diverse modalità di prestazione del servizio offerto.
Nel caso di specie risulta, infatti, che il servizio oggetto di gara è oggettivamente caratterizzato da una particolare complessità. Più specificamente, sono riscontrabili elementi che inducono a constatare un’indeterminatezza dell’offerta, atti a inficiare il principio della “par condicio” tra le ditte concorrenti anche in ragione del chiaro e connesso potere di valutazione di quest’ultima da parte della stazione appaltante. Di conseguenza, la scelta della stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione della gara con il sistema di scelta dell’offerta secondo il prezzo più basso si rivela illogica e contraddittoria e, per tale motivo, illegittima.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente Link


