T.A.R. Lazio – Roma – Sez. III ter – Sentenza del 16 marzo 2022, n. 3048 – Pres. Stanizzi, Rel. Patatini
È legittima la pretesa restitutoria del Gestore dei Servizi Energetici nei confronti del soggetto che abbia percepito, in virtù di cessione del credito, somme a titolo di tariffe incentivanti qualora venga disposta la decadenza da queste ultime.
In particolare, il TAR ha rilevato che il soggetto cessionario (nella fattispecie una Banca) non è legittimato a contestare il provvedimento con cui il Gestore ha dichiarato la decadenza dalla tariffa incentivante, poiché lo stesso produce effetti diretti esclusivamente nei confronti delle parti del rapporto incentivante e non impatta in via diretta ed immediata nella sfera giuridica dello stesso.
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