T.A.R. Lazio, Roma: sulla natura delle note annuali di riconoscimento del GSE

TAR Lazio, Roma, Sez. Terza Ter – sentenza del 24 febbraio 2015 n. 3252 – Pres. Daniele – Est. Di Nezza

Certificati verdi – Verifica rispetto quota d’obbligo – Note annuali di riconoscimento del GSE – Termine decadenziale di impugnazione.

L’art. 11 del D.lgs. n. 79/1999 disciplina l’obbligo dei produttori di energia da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota di energia da fonti rinnovabili ovvero di acquistare certificati verdi per un valore corrispondente. Tale obbligo risente della natura temporale che sancisce come il presupposto fattuale per l’applicazione della quota d’obbligo venga a configurarsi in ciascun anno di produzione di energia da fonti non rinnovabili e come l’adempimento da esso imposto debba avvenire nell’anno successivo. In coerenza di tale norma le disposizioni attuative introducono una procedura di verifica annuale modulata secondo le consuete scansioni del procedimento amministrativo. La verifica del rispetto della quota d’obbligo è effettuata attraverso un tipico procedimento amministrativo, strutturato in modo peculiare in ragione delle modalità di assolvimento dell’obbligo delineate dalla norma primaria. Tali modalità sono: la fase d’iniziativa, coincidente con l’autodichiarazione; la fase istruttoria, nel corso della quale il Gestore espleta l’inerente controllo sulla base di detta autocertificazione; la fase conclusiva, consistente nell’accertamento degli “esiti” e nella notificazione degli stessi all’interessato. Questi elementi consentono di ipotizzare, dunque, la natura provvedimentale delle note di riconoscimento degli atti con i quali si notificano detti “esiti”.

Nel caso di specie la società ricorrente chiedeva al GSE la ripetizione del valore dei certificati verdi, a suo avviso, indebitamente annullati e la contestuale condanna del Gestore alla ripetizione del valore di tali certificati. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché la società al fine di evitare il consolidamento della situazione avrebbe dovuto contestare attraverso i consueti rimedi impugnatori le note di riconoscimento emesse dal GSE relative alle singole annualità, perché per essa immediatamente lesive.

Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente Link

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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