T.A.R. Lazio, Roma: sulla verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta e sulla mancata indicazione della terna dei subappaltatori nelle gare d’appalto.

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III – Sentenza del 20 novembre 2017, n. 11438 – Pres. De Michele, Est. Lomazzi.

Appalto di servizi – Gara – Offerta economica non anomala – Verifica facoltativa – Integrazione della terna dei subappaltatori – Irregolarità sanabile

La scelta di verificare o meno la congruità di un’offerta che non rientra nella soglia del sospetto di anomalia, è ampiamente affidata alla discrezionalità della Stazione Appaltante, sulla base di quanto statuito dall’articolo 97, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Invero, l’esercizio di suddetta facoltà da parte dell’Amministrazione, rientrando in una valutazione ampiamente discrezionale, può essere giudicata, nel merito, da parte del Giudice amministrativo, esclusivamente nel caso vi siano elementi di macroscopica irragionevolezza.

Nel caso di specie, il TAR Lazio ha respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione di un appalto di servizi, proposto da una Società (seconda classificata), in quanto ha considerato che la decisione della Stazione Appaltante di non procedere alla verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta, appariva sorretta da valutazioni non irragionevoli, e, dunque, non fosse possibile procedere ad alcuna valutazione di merito.

Nello stesso giudizio, il TAR ha, inoltre, chiarito un elemento alquanto rilevante rispetto ai vizi della domanda di partecipazione a gare di appalto, ovvero, la possibilità di sanare la mancata indicazione dei nominativi della terna dei subappaltatori, attraverso un’integrazione istruttoria successiva.

Infatti, ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, resta in via esclusiva il contraente principale. La terna dei subappaltatori, pertanto, costituisce una forma di irregolarità che può essere sanata attraverso un soccorso istruttorio successivo alla presentazione della domanda, non inficiando il diritto a partecipare alla gara.

Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link

 

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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