Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria – sentenza del 29 febbraio 2016, n. 5 – Pres. Virgilio, Est. Giovagnoli.
Contratti di lavori, servizi e forniture – Gare – Dichiarazioni ex articolo 38 del Codice dei contratti pubblici – Esistenza di una situazione di irregolarità contributiva – Esclusione.
Anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva. L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall’articolo 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei contratti pubblici ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.
Nel caso di specie, è stata confermata la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso presentato da una Società, che lamentava l’esclusione da una gara d’appalto per aver reso in sede di presentazione dell’offerta dichiarazioni di regolarità contributiva che, a seguito delle attestazioni acquisite dalla stazione appaltante, in sede di verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono risultate non veritiere.
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