T.A.R. Lazio, Roma: sui requisiti per la concessione da parte del GSE dei certificati bianchi nel caso di un impianto di cogenerazione con annessa rete di teleriscaldamento.

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III – sentenza del 4 marzo 2016, n. 2881 – Pres. De Michele, Est. Blanda.

Nuova unità di cogenerazione con annessa rete di teleriscaldamento – Durata dei certificati bianchi ai sensi del d.m. 5 settembre 2011 – Requisiti di riconoscimento degli incentivi della durata di 15 anni– Legittima applicazione del regime di sostegno ordinario della durata di 10 anni in assenza di costruzione di una nuova rete di teleriscaldamento.

Per quanto concerne la durata dei certificati bianchi, che costituiscono il fulcro del regime di sostegno per la produzione di energia in cogenerazione ad alto rendimento, dal combinato disposto degli articoli 1, 2 e 4 del d.m. 5 settembre 2011 si evince che l’incentivo della durata di 15 anni è previsto per le ipotesi di:
– costruzione di un’unità di cogenerazione abbinata alla costruzione di una nuova rete di teleriscaldamento,
– rifacimento di un’unità di cogenerazione con potenziamento della rete di teleriscaldamento che comporti una capacità di trasporto aggiuntiva non inferiore al 30% rispetto alla preesistente.
Per poter ottenere benefici di maggiore durata occorre che le imprese dimostrino di aver soddisfatto uno dei predetti parametri individuati dal d.m. 5 settembre 2011, di modo che, in assenza di tali specifici elementi, la realizzazione di un impianto soggiace all’applicazione del regime ordinario di sostegno della durata di 10 anni.

In particolare, ai fini del riconoscimento dell’incentivo della durata di 15 anni, tale disciplina, qualora si realizzi un nuovo impianto, esclude la possibilità di utilizzare una sezione della rete di teleriscaldamento preesistente (qualunque sia l’entità della stessa).
Nel caso di specie, il TAR del Lazio ha respinto un ricorso presentato da una società titolare di una centrale cogenerativa con annessa rete di teleriscaldamento contro il provvedimento del GSE che aveva riconosciuto alla stessa il diritto ai certificati bianchi di cui all’articolo 4 del d.m. 5 settembre 2011 per un periodo di 10 anni anziché per il periodo di 15 anni previsto nel caso di interventi che comprendano sia l’unità produttiva dell’impianto che l’annessa rete distributiva del calore.

Il testo integrale della sentenza è presente al seguente link.

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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